Emergenza Covid-19 : “No Alla Registrazione Dei Dati Sanitari Dei Dipendenti.”

La diffusione del Coronavirus ha imposto nuove e stringenti disposizioni di sicurezza a cui ciascuno ha dovuto adeguarsi.

Un esempio emblematico di queste misure di contrasto e contenimento è la misurazione della temperatura prima dell’accesso ai locali aziendali; non è infatti consentito di accedere nel caso in cui la temperatura superi i 37,5°.

E’un dato di fatto che questi provvedimenti, seppure con lo scopo di tutela della salute, implichino il trattamento di dati personali sanitari che sono particolarmente rilevanti e che proprio per questo necessitano di un elevato grado di tutela.

Il Garante della privacy ha infatti sottolineato che l’emergenza coronavirus non giustifica la raccolta, a priori sistematica e generalizzata di informazioni sulla salute delle persone, neppure sotto forma di autodichiarazioni.

Ne consegue che il datore di lavoro non può raccogliere e schedare massivamente i dati sanitari dei dipendenti fermo restando che Il lavoratore ha l’obbligo di segnalare qualsiasi situazione di pericolo.

Il Garante invita da un lato ad attenersi alle prescrizioni delle autorità sanitarie e amministrative e dall’altro ad astenersi da iniziative autonome di raccolta di dati, anche sulla salute di utenti e lavoratori, che non siano normativamente previste o disposte dagli organi competenti.

Il comunicato dell’Autorità delinea: divieti, facoltà e obblighi, definendo il rischio consentito e le regole che permetteranno di minimizzare le responsabilità civili e penali.

Che cosa non deve fare i datori di lavoro?

  1. Raccogliere dati, a priori e in modo sistematico e generalizzato, anche attraverso specifiche richieste al lavoratore o indagini non consentite
  2. Raccogliere informazioni sulla presenza di eventuali sintomi influenzali del lavoratore e dei suoi contatti più stretti o rientranti nella sfera extra lavorativa.
  3. Raccogliere dati sulla salute di utenti e lavoratori senza che sia previsto o disposto dagli organi competenti.

Il datore di lavoro non può obbligare i propri dipendenti a rilasciare informazioni riguardo il proprio stato di salute e/o eventuale provenienza da zone a rischio, può però rendere più agevole la comunicazione tra l’amministrazione e i propri collaboratori predisponendo canali dedicati per Invitare, se necessario, eventuali segnalazioni.

Il titolare devo comunicare agli organi preposti:

  • l’eventuale variazione del rischio “biologico” derivante dal coronavirus per la salute sul posto di lavoro
  • Gli altri adempimenti messi in atto e connessi alla sorveglianza sanitaria sui lavoratori con la collaborazione del medico competente, come, ad esempio, la possibilità di sottoporre a una visita straordinaria i lavoratori più esposti.

E’ fondamentale sottolineare che è un obbligo del lavoratore quello di segnalare al datore di lavoro qualsiasi situazione di pericolo per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Infatti sarà il dipendente stesso a comunicare al titolare l’eventuale contatto con sospetto caso di Coronavirus, dopo di che provvederà, anche con l’ausilio del datore di lavoro, a comunicarlo ai servizi sanitari competenti che predisporranno misure di prevenzione da adottare tempestivamente.