La notizia che il colosso delle vendite online, Amazon, avesse adottato l’utilizzo di appositi braccialetti elettronici per i propri dipendenti, al fine di monitorare e ottimizzare i processi di gestione e consegna dei pacchi, aveva destato non poca curiosità e specialmente preoccupazione, soprattutto in chi si occupa per professione di tutela della privacy personale.
In realtà la legislazione, anche in Italia, lascia aperta la porta a questo tipo di dispositivi di controllo a distanza previo accordo sindacale o adeguata segnalazione all’ispettorato del lavoro, e in caso sussista una motivazione di reale utilità per l’azienda.
Il Garante per la Privacy ha comunque il potere di interrompere l’utilizzo di bracciali elettronici di monitoraggio sui dipendenti in qualunque azienda, laddove ravveda che non vengano adeguatamente tutelate la libertà e la dignità dei lavoratori. La condizione imprescindibile al loro uso è che il titolare informi adeguatamente i dipendenti rispettando alla lettera la normativa vigente.
Braccialetti sui lavoratori: la competenza legislativa divisa fra G.D.P.R. europeo e leggi nazionali
La definitiva entrata in vigore del G.D.P.R., il nuovo strumento normativo europeo in materia di privacy, è ormai è alle porte (25 maggio 2018): in materia di tutela privacy dei lavoratori, però, a dettare legge saranno anche le normative nazionali vigenti, almeno in parte.
Se un datore di lavoro decidesse quindi di adottare nella propria azienda i bracciali elettronici (in grado di monitorare movimenti, comportamenti, prestazioni lavorative e altre informazioni personali relative a chi li indossa), a quali limiti si dovrebbe attenere?
Facciamo prima i conti con la normativa europea e il già citato G.D.P.R.: se il braccialetto registrasse dati in violazione dei principi enunciati, la società rischierebbe una sanzione amministrativa apri fino al 4% del fatturato mondiale dell’anno prima.
Se poi i dati raccolti dal datore di lavoro tramite i braccialetti portassero a misure restrittive, punitive o comunque correttive nei confronti del dipendenti, quest’ultimo potrebbe opporsi in sede legale adducendo appunto la violazione dei principi di legge in materia di tutela privacy.
Inoltre, per quanto riguarda la legge nazionale, l’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori come da Jobs act del 2015 richiede preventivamente che l’utilizzo di dispositivi per il controllo a distanza del personale riguardi:
- Un effettivo e dimostrabile beneficio alla prestazione lavorativa
- Un accordo sindacale preventivo o, in alternativa, un’adeguata autorizzazione amministrativa all’uso da parte dell’ispettorato del lavoro, che veglierà su quanto accade al riguardo in azienda.
Nel caso in cui queste disposizioni non venissero integralmente osservate, l’utilizzo dei bracciali si rivelerebbe illecito.