L’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori ha una particolare rilevanza quando si parla di lavoro agile, perché fissa i limiti della possibilità del datore di lavoro di verificare le attività lavorative di ciascun dipendente.
I controlli vietati- Sono vietati l’installazione e l’uso di apparecchiature tecnologiche e sistemi in grado di controllare a distanza lo svolgimento dell’attività lavorativa del dipendente, a meno che il ricorso a questi apparecchi non sia prima concordato con un accordo sindacale o sia autorizzato dall’Ispettorato territoriale del lavoro.
I controlli ammessi – C’è quindi un divieto assoluto di controllo? Assolutamente no. Se il datore di lavoro ha il fondato sospetto che il dipendente stia commettendo degli illeciti, può svolgere controlli mirati, anche a distanza, a patto che siano proporzionati e non invasivi, e che riguardino beni aziendali (il Pc fornito dal datore, la casella di posta aziendale) rispetto ai quali il dipendente non ha alcuna “aspettativa di segretezza”: aspettativa che deve essere rimossa in anticipo, prima del controllo, chiarendo a tutti che gli strumenti aziendali non possono essere usati per motivi personali perché potrebbero essere oggetto di indagini aziendali.
Nei confronti dello smart worker, va considerato un elemento aggiuntivo: l’accordo individuale di lavoro agile (accordo che, durante l’emergenza coronavirus può anche non essere siglato) può disciplinare le forme di esercizio del potere di controllo, per i periodi nei quali l’attività lavorativa viene svolta fuori dai locali aziendali, definendo anche le condotte che danno luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari.
Le parti potrebbero quindi stabilire specifiche forme di controllo, sempre restando dentro i limiti dell’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori.
Fonte: Il Sole 24 Ore del 9 marzo 2020